Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza

Gli strumenti di legge per la crisi d'impresa.

Una guida agli istituti previsti dal D.Lgs. 14/2019, aggiornata al terzo correttivo (D.Lgs. 136/2024). Per orientarsi tra le soluzioni possibili prima che la crisi diventi irreversibile.

Il quadro

Un sistema costruito sull'intervento precoce.

Il Codice della Crisi ha spostato il baricentro dalla gestione dell'insolvenza già conclamata alla sua prevenzione. La logica è che il valore di un'impresa si conserva intervenendo quando è ancora attiva, non quando la liquidazione è l'unica via rimasta.

Gli strumenti disponibili si distinguono per gravità della situazione, grado di coinvolgimento del tribunale e obiettivo perseguito — dal semplice riequilibrio stragiudiziale alla ristrutturazione con omologazione, fino alle procedure liquidatorie. La scelta dello strumento adatto è una valutazione giuridica di competenza dello studio legale, che si fonda su un quadro economico-finanziario accurato.

Fase preventiva e stragiudiziale

Prima del tribunale

Strumenti riservati e volontari, pensati per la crisi ancora reversibile, che non richiedono l'apertura di una procedura concorsuale.

Composizione negoziata della crisi

Artt. 12 e ss. CCII

Percorso volontario e riservato in cui l'imprenditore, affiancato da un esperto indipendente nominato tramite la piattaforma telematica delle Camere di Commercio, tratta con i creditori per risanare l'impresa. Non è una procedura concorsuale e non comporta spossessamento: l'imprenditore mantiene la gestione. Il terzo correttivo ne ha ampliato l'accesso e potenziato gli incentivi.

A chi
Imprenditore in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono probabile la crisi o l'insolvenza, ma con ragionevole prospettiva di risanamento.
Effetti
Possibilità di richiedere misure protettive del patrimonio; gestione conservata in capo all'imprenditore; possibili accordi, anche fiscali, con i creditori.
Esito
Può concludersi con un contratto, un accordo o l'accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi.

Piano attestato di risanamento

Art. 56 CCII

Strumento stragiudiziale e non concorsuale: l'imprenditore predispone un piano rivolto ai creditori, idoneo a risanare l'esposizione debitoria e a riequilibrare la situazione economico-finanziaria. Un professionista indipendente attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. Atto di natura privata, non soggetto a omologazione del tribunale.

A chi
Imprenditore in stato di crisi o insolvenza, anche potenziale, non ancora conclamata.
Attestazione
Professionista indipendente: veridicità dei dati e fattibilità economico-giuridica del piano.
Vantaggio
Gli atti esecutivi del piano sono esenti da azione revocatoria (art. 166, c. 3, CCII) e da alcuni reati di bancarotta.
Accordi soggetti a omologazione

Con il vaglio del tribunale

Soluzioni negoziali che acquistano efficacia attraverso l'omologazione, con effetti anche verso i creditori non aderenti entro certi limiti.

Accordi di ristrutturazione dei debiti

Artt. 57 e ss. CCII

Accordo concluso con creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti, soggetto a omologazione. Il piano è redatto secondo l'art. 56, con attestazione di un professionista indipendente sulla veridicità dei dati e sull'attuabilità dell'accordo. I creditori estranei vanno pagati integralmente entro termini di legge. Il Codice prevede varianti agevolate e a efficacia estesa (artt. 60-61).

Soglia
Adesione di creditori pari ad almeno il 60% dei crediti (ridotta in alcune varianti agevolate).
Estranei
Pagamento integrale dei creditori non aderenti entro 120 giorni dall'omologazione o dalla scadenza.
Attestazione
Professionista indipendente su veridicità dei dati e idoneità dell'accordo.

Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO)

Art. 64-bis CCII

Strumento introdotto in attuazione della direttiva UE 2019/1023: consente all'imprenditore commerciale (assoggettabile a liquidazione giudiziale) di distribuire il valore anche in deroga alle regole di graduazione, purché il piano sia approvato da tutte le classi di creditori. Offre maggiore flessibilità rispetto al concordato. Il terzo correttivo ne ha chiarito l'ambito applicativo.

A chi
Imprenditore commerciale "sopra soglia", assoggettabile a liquidazione giudiziale.
Approvazione
Richiesta l'adesione di tutte le classi di creditori.
Flessibilità
Distribuzione del valore anche derogando all'ordine delle cause di prelazione.
Procedure concorsuali di regolazione

Il concordato preventivo

Procedura concorsuale che coinvolge il ceto creditorio con voto e il controllo del tribunale, orientata prioritariamente alla continuità.

Concordato preventivo in continuità aziendale

Artt. 84 e ss. CCII

Procedura che consente all'impresa di ristrutturarsi mantenendo l'attività, con l'obiettivo di preservare il valore aziendale e i livelli occupazionali. La continuità può essere diretta (in capo all'imprenditore) o indiretta (tramite un terzo, es. affitto o cessione dell'azienda in esercizio). Il Codice privilegia la continuità rispetto alla soluzione liquidatoria.

Obiettivo
Prosecuzione dell'attività a tutela del valore aziendale e dell'occupazione.
Forme
Continuità diretta (imprenditore) o indiretta (terzo, tramite affitto o cessione in esercizio).
Controllo
Voto dei creditori, eventuale suddivisione in classi e omologazione del tribunale.
Debitori "sotto soglia"

Sovraindebitamento

Procedure dedicate a chi non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale: consumatori, professionisti, imprenditori minori e agricoli.

Ristrutturazione dei debiti del consumatore e concordato minore

Artt. 65 e ss. CCII

Il Codice riordina le procedure da sovraindebitamento per i debitori non fallibili. La ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67 e ss.) è riservata alle persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività d'impresa; il concordato minore (artt. 74 e ss.) è rivolto a professionisti, imprenditori minori e agricoli. Completano il quadro l'esdebitazione, che libera il debitore meritevole dai debiti residui.

Consumatore
Ristrutturazione dei debiti per la persona fisica (artt. 67 e ss.).
Concordato minore
Per professionisti, imprenditori minori e agricoli (artt. 74 e ss.).
Esdebitazione
Liberazione dai debiti residui per il debitore meritevole.
Esito liquidatorio

Quando il risanamento non è possibile

Le procedure che intervengono in stato di insolvenza conclamata, quando la continuità non è più perseguibile.

Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata

Artt. 121 e ss. / 268 e ss. CCII

La liquidazione giudiziale (che ha sostituito il fallimento) si apre in presenza di insolvenza conclamata dell'imprenditore assoggettabile, con la nomina di un curatore e la liquidazione del patrimonio a favore dei creditori. Per i debitori "sotto soglia" opera la liquidazione controllata (artt. 268 e ss.). Sono l'esito quando le prospettive di risanamento sono venute meno — la ragione per cui intervenire prima è decisivo.

Presupposto
Stato di insolvenza conclamata; impossibilità di risanamento.
Gestione
Nomina di un curatore; spossessamento del debitore.
Sotto soglia
Liquidazione controllata per i debitori non fallibili (artt. 268 e ss.).

Nota informativa

I contenuti di questa pagina hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa e non costituiscono consulenza legale né parere professionale. Non sostituiscono la valutazione del caso concreto, che richiede l'esame della specifica situazione da parte di un professionista qualificato.

Creditop opera come advisor nella fase preliminare e di strutturazione dell'operazione e non svolge attività legale né procacciamento di clientela. L'assistenza nelle procedure e la scelta dello strumento giuridico sono di esclusiva competenza dello studio legale partner.

Riferimenti normativi aggiornati al D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 136/2024 (terzo correttivo, in vigore dal 28 settembre 2024). La materia è in evoluzione: si raccomanda di verificare la versione vigente delle norme.

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